Codice della Strada, Giurisprudenza

Multa per eccesso di velocità: come affrontare il ricorso e come difendersi

In linea generale, le modalità di ricorso alle sanzioni del CdS (codice della strada) sono stabilite dall’art. 203 (Ricorso al prefetto di natura Amministrativa) e dall’art. 204 bis (Ricorso al Giudice di Pace dinatura giurisdizionale).

Secondo quanto riportato dall’ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), uno dei motivi di opposizione al verbale più utilizzati è quello classico legato alla confusione terminologica dell’approvazione o omologazione dei dispositivi automatici di rilevamento della velocità.
Si legge spesso come motivo di ricorso che i dispositivi sono “approvati”, mentre dovrebbero essere “omologati” o viceversa. A tal riguardo, deve essere immediatamente chiarito evidenziando come:

1) l’art. 45 del CdS parla di “approvazione od omologazione”;

2) l’art. 142, comma 6, del CdS richiama espressamente il termine di “apparecchiature debitamente omologate”;

3) l’art. 201 comma 1-quater di “dispositivi o apparecchiature omologati ovvero approvati”;

4) l’art. 345, comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS, recita “le apparecchiature devono essere approvate”.

Infine, l’art. 192, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada chiarisce quando utilizzare l’approvazione in luogo dell’omologazione, precisando che “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il ministero dei Lavori pubblici approva il prototipo seguendo, perquanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.”

Altro motivo di impugnativa si fonda sull’errata convinzione comune che ogni singolo esemplare delle apparecchiature utilizzate, debba essere omologato. A tal riguardo si ricorda che la Corte di Cassazione Civile sez. II, con la sentenza 27/6/2011 n. 14217, ha confermato che la necessità di approvazione od omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall’art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tuttavia, la causa principe dei ricorsi contro l’accertamento è rappresentato dalla denuncia di una postazione non debitamente presegnalata oppure non visibile. A tal riguardo si ricorda che l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada, impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili mediante il ricorso a cartelli. In particolare, si evidenzia come le caratteristiche e le modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, in data 15 agosto 2007.

Di seguito, si riporta il link relativo all’articolo completo, disponibile sul sito ufficiale di ASAPS.

Lascia un commento